Taglio Irpef agricola nel decreto Milleproroghe, cosa cambia?

Nadia Pascale

22/02/2024

Confermato il taglio dell’Irpef agricola per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli nel decreto Milleproroghe. Il Governo cerca in questo modo di controllare le proteste.

Taglio Irpef agricola nel decreto Milleproroghe, cosa cambia?

Il Governo arriva in aiuto degli agricoltori in protesta con il taglio dell’Irpef agricoltura.

Mentre le proteste degli agricoltori continuano, con la conversione del decreto Milleproroghe è arrivato anche il taglio dell’Irpef agricoltura, una novità attesa, ma che rappresenta solo una mezza vittoria in quanto la tassazione attualmente applicata agli agricoltori è comunque meno vantaggiosa rispetto a quella applicata fino al 31 dicembre 2023.

Il venir meno delle agevolazioni fiscali previste per coltivatori diretti e imprenditori agricoli, secondo i calcoli dell’Inps incide su 431.215 lavoratori agricoli autonomi per i quali derivano maggiori imposte che inevitabilmente devono riflettersi sui costi dei prodotti alimentari.

Vediamo ora come il Governo arriva in aiuto degli agricoltori con il taglio dell’Irpef agricola.

Dall’esenzione Irpef all’Irpef agricola 2024

L’esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari degli imprenditori agricoli è stata introdotta per la prima volta con l’articolo 1, comma 44, della legge 232 del 2016, legge di bilancio per il 2017. Da allora, di anno in anno vi è stata la proroga. Molti quindi aspettavano la proroga nella legge di Bilancio per il 2024 oppure in prima stesura nel decreto Milleproroghe. Così non è stato.

La protesta degli agricoltori non è però legata solo a questo fatto, infatti è partita in altri Paesi dell’Unione Europea, in particolare Francia e Germania, e poi si è estesa arrivando fino in Italia. Le proteste hanno un campo più largo. A livello europeo l’obiettivo è la Revisione del Green Deal europeo, contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione di “cibi sintetici”. Gli agricoltori italiani aggiungono la richiesta di riconoscimento del valore del made in Italy spesso danneggiato proprio dalle politiche UE.

Si tratta di richieste provenienti soprattutto da chi esercita un’agricoltura intensiva e che non vede di buon occhio le misure volte a ridurre l’inquinamento proveniente proprio da tali tipologie di lavorazioni, attraverso limiti all’uso di pesticidi e concimi tradizionali. Tali politiche favorirebbero le produzioni extra UE che non sono tenute a rispettare tali limiti, hanno quindi maggiori produzioni con minori costi e di fatto possono esportare a prezzi più convenienti.

Taglio Irpef agricola nel decreto Milleproroghe

La risposta fornita dal Governo è un ripristino del taglio Irpef sul reddito agrario e dominicale, anche se in misura diversa rispetto a quanto previsto nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2023.

In effetti il Governo poco può incidere, almeno in tempi brevi sulle politiche agricole europee, ma di sicuro può aiutare il fronte agricoltori con agevolazioni fiscali. Questo è stato fatto con l’introduzione di emendamenti al decreto Milleproroghe. Le nuove norme prevedono:

  • esenzione Irpef totale per redditi dominicali e agrari per imprenditori agricoli con redditi fino a 10.000 euro;
  • esenzione Irpef al 50% per imprenditori agricoli con redditi compresi tra 10.000 e 15.000 euro.

Per gli imprenditori con volumi di affari maggiori non sono previste agevolazioni. Nella prima fascia di esenzione Irpef per gli agricoltori dovrebbero rientrare 387.000 lavoratori circa.

Come si calcola la base imponibile per l’Irpef agricola

Per l’imprenditore agricolo vi sono regole particolari per il calcolo del reddito imponibile ai fini dell’Irpef agricola. La base imponibile non è dettata dai redditi effettivamente prodotti, ad esempio dall’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di frutta, l’Irpef viene pagata sui redditi catastali rivalutati, in particolare:

  • reddito dominicale basato sulle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir;
  • reddito agrario: costituito dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.

Si tratta quindi di redditi potenziali e non reali che sono però rivalutati tenendo in considerazione i coefficienti dettati dalla legge. In particolare il reddito dominicale viene rivalutato all’80%. Ad esempio, se dalla visura catastale risulta un reddito dominicale pari a 100 euro, lo stesso deve essere rivalutato l’80% diventa quindi 180 euro.

Il reddito agrario, sempre indicato nella visura catastale, è rivalutato al 70%, quindi ipotizzando sempre 100 euro, abbiamo 170 euro.

A questo punto il reddito agrario e dominicale così individuati devono essere sommati e nuovamente rivalutati al 30%.

Questa ulteriore rivalutazione del 30% non si applica nel caso di terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Nel caso in cui il proprietario del terreno e l’imprenditore agricolo coincidano, entrambi i redditi devono essere dichiarati dal proprietario. Se il terreno è concesso in locazione/uso, il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario, mentre il reddito agrario dal coltivatore.

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