Regime forfettario, senza credito d’imposta la ritenuta d’acconto operata all’estero

Anna Maria D’Andrea

15 Marzo 2019 - 16:01

Regime forfettario senza la possibilità di accedere al credito d’imposta nel caso di prestazioni estere per le quali sia stata applicata la ritenuta d’acconto del 20%. Le novità ed i chiarimenti nella risoluzione n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 15 marzo 2019.

Regime forfettario, senza credito d’imposta la ritenuta d’acconto operata all’estero

Regime forfettario: nessun credito per le imposte versate all’estero nel caso in cui venga applicata la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture.

È la risoluzione n. 36/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 15 marzo 2019 ad affrontare il tema e che, nel caso specifico, riguarda le prestazioni svolte da un avvocato italiano nei confronti di una società di San Marino.

Le regole in merito alla tassazione sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario non sempre si incastrano bene con quelle previste da Stati Esteri, anche qualora abbiano siglato con l’Italia Convenzioni contro lo doppie imposizioni.

E così, un professionista che dovesse trovarsi a lavorare con una società sammarinense o con altri Paesi aventi regole simili, dovrebbe fare i conti con una doppia tassazione. Il tutto perché i compensi percepiti dal titolare di partita IVA in regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, non spetta il credito per le imposte assolte all’estero.

È il caso oggetto della risoluzione n. 36/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la trattenuta del 20% operata dal committente estero non può essere portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Libero professionista in regime forfetario – Imposta versata a San Marino – Credito imposta per le imposte versate all’estero – Articolo 165 del TUIR – Applicazione – Esclusione

Regime forfettario, senza credito d’imposta la ritenuta d’acconto operata all’estero

La disciplina fiscale di San Marino in materia di imposte sui redditi prevede che per i lavoratori autonomi ed assimilati non residenti, su tutti i compensi erogati sia applicata una ritenuta d’acconto a titolo d’imposta pari al 20%.

Una regola che non combacia con quanto previsto in Italia per i contribuenti in regime forfettario per i quali, in merito alle imposte sui redditi, è previsto che ricavi o compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto, per via dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva applicata, pari al 15%.

Sarà compito del titolare di partita IVA forfettario rilasciare al sostituto una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate spiega le regole nel dettaglio. Il compenso di un libero professionista residente, titolare di partita IVA in regime forfettario, è assoggettato ad imposta sostitutiva determinata applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività pari al 78%.

L’imposta dovuta, pari al 15%, è sostitutiva di Irpef, addizionali comunali, regionali e dell’Irap.

Ed è proprio per questo e considerando che il reddito percepito dal forfettario non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef che non sarà possibile fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente, il credito per le imposte assolte all’estero.

Redditi prodotti all’estero, per i forfettari la ritenuta non è detraibile

La soluzione che ne emerge è (paradossalmente) che il contribuente in regime forfettario, nel caso in cui il committente estero abbia applicato la ritenuta del 20%, si troverà a pagare più tasse di quanto dovuto.

Per spiegare le proprie ragioni l’Agenzia delle Entrate parte da quanto previsto dall’articolo 165 del TUIR, il quale stabilisce che:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.”

L’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente, un requisito che manca nel caso di redditi prodotti da contribuenti in regime forfettario.

Discorso diverse sarebbe qualora il contribuente optasse per la tassazione Irpef ordinaria. In tal caso, concorrendo il reddito in esame alla formazione del reddito complessivo l’imposta assolta all’estero potrà essere recuperata.

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