Redditi maggiori di quelli dichiarati, se sbaglia il Fisco è valido l’avviso di accertamento?

Nadia Pascale

1 Maggio 2024 - 09:15

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Se il Fisco sbaglia a individuare la categoria di redditi nell’avviso di accertamento, questo resta valido? A definire i limiti dell’annullabilità è una sentenza.

Redditi maggiori di quelli dichiarati, se sbaglia il Fisco è valido l’avviso di accertamento?

Cosa succede se nell’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha sbagliato l’individuazione della categoria di reddito da assoggettare a maggiore imposizione?
Tale vizio può inficiare la pretesa erariale?
A fare lumi su tale questione è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 648 del 20 febbraio 2024.

Vediamo in quali casi l’errore del fisco non invalida l’avviso di accertamento sui maggiori redditi prodotti anche se la categoria reddito è erroneamente individuata.

Il caso: errata individuazione della categoria di reddito

Nel caso in oggetto, in seguito a verifica sul contribuente emergono redditi occultati. L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, notifica a un contribuente un avviso di accertamento per il recupero delle imposte su redditi non dichiarati.
Tale maggiore reddito viene però classificato come reddito di impresa, mentre il contribuente svolge attività di deejay ed intrattenitore musicale senza alcuna organizzazione esterna, lo stesso deve essere classificato come reddito da lavoro autonomo.

Proprio su tale errata classificazione del reddito, il contribuente propone ricorso. Non mancano nel caso ulteriori motivi di impugnazione:

  • errata determinazione induttiva del reddito e dell’Iva;
  • inammissibilità e infondatezza delle dichiarazioni testimoniali;
  • inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti per l’accertamento dei maggiori ricavi.

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso e annulla l’atto impositivo proprio sulla base della errata qualificazione del reddito.

Se il maggiore reddito è provato, non conta l’esatta classificazione.

Non è però dello stesso avviso il Giudice di appello a cui il Fisco propone ricorso avverso la sentenza in oggetto.
Il Giudice di secondo grado sostiene che, pur essendo incontrovertibile che vi sia stata un’errata qualificazione del reddito (come reddito di impresa e non reddito da lavoro autonomo), tale errore non è sufficiente a inficiare la validità dell’accertamento fiscale posto in essere e del conseguente avviso di accertamento.

Appare certo che, al di là della classificazione, il contribuente ha prodotto reddito sottratto a tassazione e tale circostanza è stata riscontrata dall’Ufficio che l’ha posta a fondamento dell’atto di recupero, pur classificando erroneamente l’attività svolta per produrlo.

Il Giudice di secondo grado, inoltre, conferma che è giusto il metodo induttivo scelto dall’uffici dell’Amministrazione finanziaria per determinare il reddito effettivo prodotto.
Nel caso in oggetto la rideterminazione del reddito, in seguito a ispezione presso l’abitazione del contribuente, è correttamente basata su elementi certi, come biglietti per gli intrattenimenti riportati su siti internet, gallerie fotografiche, annotazioni dell’agenda del contribuente, informazioni rese da taluni clienti, fatture emesse, ammissioni dello stesso contribuente.

Tali elementi valutati insieme per il loro numero, puntualità nelle indicazioni e concordanza, sono da ritenersi idonei a provare situazioni produttive di reddito.

Il giudice di secondo grado quindi annulla la sentenza di primo grado e riconosce la validità dell’accertamento eseguito.

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