Stipendio stage e tirocinio, importi aggiornati al 2024 per ogni regione

Simone Micocci

22/01/2024

Quanto guadagna un tirocinante durante lo stage? Almeno 300 euro secondo la legge Fornero, ma le singole regioni fissano un importo più alto dello stipendio (o meglio dell’indennità di frequenza).

Stipendio stage e tirocinio, importi aggiornati al 2024 per ogni regione

Una delle informazioni più cercate all’inizio di uno stage o di un tirocinio riguarda ovviamente lo stipendio che verrà riconosciuto in tale periodo.

Pur non trattandosi di un vero e proprio lavoro quanto più di un’attività formativa, infatti, anche tirocini e stage devono essere retribuiti. A prevederlo è la legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, con la quale per tutto il territorio nazionale è stata fissata un’indennità di partecipazione minima pari a 300 euro mensili, lasciando alle singole regioni la possibilità di fissare un importo più alto.

Non esiste quindi lo stage extracurriculare - non compreso nel percorso di studi - gratuito in Italia: per questo motivo fate molta attenzione e diffidate da tutte quelle offerte di tirocinio non retribuito in cui potreste imbattervi durante la ricerca di lavoro. È differente invece il caso dello stage curricolare, il quale può non essere retribuito (ma permette di acquisire crediti universitari).

La buona notizia è che in questi anni sempre più regioni si sono discostate dalla cifra fissata dalla legge Fornero prevedendo per il tirocinante uno stipendio più alto rispetto ai suddetti 300 euro mensili.

Vediamo dunque quali sono gli importi della busta paga solitamente spettante a un tirocinante a seconda di qual è la regione in cui si svolge lo stage.

Indennità di frequenza stage e tirocinio

Prima di scendere nel dettaglio di quanto spetta durante stage e tirocini, è bene soffermarsi sul fatto che non essendo una vera e propria attività lavorativa non si può neppure parlare propriamente di stipendio o di busta paga per il tirocinante. Né tantomeno esiste un vero e proprio contratto di lavoro tra le parti, bensì il Piano formativo firmato da un rappresentante dell’azienda (solitamente il tutor), il centro per l’impiego e il tirocinante che obbliga le parti a seguire le regole fissate dalla “Convenzione di stage e piano formativo individuale”.

Con il termine tirocinio, o stage, si intende infatti un periodo più che altro formativo, con l’obiettivo di far conseguire al tirocinante “un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupazione e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare” (secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria).

Durante tale periodo spetta la cosiddetta indennità di partecipazione, il cui valore minimo è di 300 euro con la possibilità per ogni regione di fissare un importo più elevato.

Quanto guadagna un tirocinante: cosa prevedono le singole regioni

Non tutti i tirocinanti, dunque, in Italia guadagnano lo stesso importo. Per sapere quanto spetta di indennità di partecipazione bisogna dunque consultare la normativa prevista dalla regione in cui si svolge lo stage. A tal proposito, ecco un riepilogo di quanto stabilito dalle singole amministrazioni regionali:

  • Valle d’Aosta: indennità di partecipazione di almeno 600 euro nel caso di impegno pari a 40 ore settimanali. L’importo si riduce proporzionalmente qualora le ore di tirocinio svolte siano inferiori a 40, fino ad arrivare a 300 euro in caso di impegno per almeno 20 ore settimanali;
  • Lombardia: l’importo minimo dell’indennità di partecipazione è di 500 euro su base mensile nel caso di partecipazione minima dell’80% nel monte ore su base mensile. L’indennità si può ridurre a 400 euro qualora al tirocinante vengano corrisposti i buoni pasto, o comunque possono usufruire della mensa aziendale. Si scende a 350 euro, invece, in caso di presenza in azienda non superiore a 4 ore giornaliere. Inoltre, laddove la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità è ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili;
  • Piemonte: indennità minima di 600 euro per un impegno orario massimo di 40 ore. Per avere diritto all’importo pieno è sufficiente una partecipazione mensile superiore al 70% del monte ore. Per il part time l’indennità è di 300 euro;
  • Trentino Alto Adige: nella Provincia autonoma di Trento l’indennità ha un valore che va da un minimo di 300 a un massimo di 600 euro, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano spetta per ogni ora svolta - in caso di almeno 40 ore di effettiva presenza - un’indennità di 4 euro per i maggiorenni, 3 euro per i minorenni. Spetta poi una maggiorazione di 1,50 euro l’ora quando la sede del tirocinio si trova al di fuori del Comune di residenza o domicilio;
  • Veneto: indennità di importo minimo di 450 euro in caso di partecipazione per almeno il 70% dell’orario settimanale previsto. In caso sia prevista la corresponsione dei buoni pasto, o l’erogazione del servizio mensa, l’indennità può scendere a 350 euro;
  • Liguria: per il full time l’indennità è di 500 euro, oppure di 400 euro più un rimborso spese di almeno 100 euro. L’importo spetta per intero in caso di almeno il 70% delle ore svolte, mentre in caso di presenza tra il 50% e il 69% l’importo viene dimezzato (250 euro). Non spetta alcuna indennità, invece, in caso di presenza per un numero di ore inferiore al 50% del limite massimo;
  • Friuli Venezia Giulia: indennità che va da un minimo di 300 euro per un impegno non superiore a 20 ore settimanali, per poi essere incrementata proporzionalmente fino a raggiungere un minimo di 500 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali. Laddove il soggetto ospitante dovesse essere un ente della Pubblica amministrazione, allora l’indennità sale a 800 euro;
  • Emilia Romagna: l’indennità ha un importo di 450 euro mensili;
  • Toscana: l’indennità ha un importo di 500 euro mensili;
  • Lazio: 800 euro mensili a fronte di una frequenza minima del 70% delle ore previste su base mensile (come indicato dal Ccnl). Diversamente, l’indennità di partecipazione viene proporzionata in base alle ore effettuate;
  • Campania: non meno di 500 euro per la durata del tirocinio;
  • Marche: al soggetto ospitante spetta l’obbligo di corrispondere un’indennità mensile minima di 400 euro lordi mensili, ma nel caso in cui l’orario settimanale sia di almeno 30 ore il minimo viene innalzato a 500 euro;
  • Umbria: obbligo d’indennità di minimo 450 euro per le attività fino a un massimo di 40 ore settimanali;
  • Abruzzo: indennità di 500 euro mensili;
  • Basilicata: erogazione al tirocinante di un’indennità mensile di almeno 600 euro;
  • Molise: nel caso dei tirocini formativi e di orientamento il minimo è di 300 euro in caso di orario part time, con un impegno quindi di massimo 20 ore settimanali. Nel caso d’impegno superiore l’indennità viene aumentata proporzionalmente, per arrivare a 450 euro in caso d’impegno fino a un massimo di 30 ore settimanali. Per i tirocini d’inserimento e reinserimento, invece, l’importo minimo è di 400 euro per il part time e di 600 euro per il full time;
  • Puglia: il tirocinante ha diritto a un’indennità forfettaria di almeno 450 euro mensili;
  • Calabria: l’indennità minima di partecipazione è di 400 euro mensili, erogata per intero a fronte di una frequenza minima del 70% delle ore previste su base mensile;
  • Sicilia: indennità mensile di massimo 500 euro;
  • Sardegna: 600 euro d’indennità massima, spettante anche nel caso in cui lo stagista risulti percettore di ammortizzatori sociali.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerare al lordo delle imposte dovute.

Come viene tassato lo “stipendio” del tirocinante

Come visto sopra, l’indennità di tirocinio viene erogata al lordo. Bisogna dunque considerare l’importo netto, tenendo conto di quali regole si applicano per la tassazione di un tale emolumento.

Intanto è bene chiarire l’aspetto contributivo: non trattandosi di un vero e proprio stipendio, i compensi - così come i rimborsi - erogati ai tirocinanti e stagisti non sono mai soggetti a contributi e assicurazioni di qualsiasi natura o cassa.

Per quanto riguarda la base fiscale, invece, questi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente. La somma erogata, dunque, sarà soggetta alle trattenute Irpef - tenendo conto dei nuovi scaglioni e aliquote come fissati dall’ultima riforma fiscale - e alle addizionali regionali e comunali, tenendo ovviamente conto delle relative detrazioni.

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