Sanatoria in scadenza il 31 maggio, chi deve versare per il ravvedimento?

Patrizia Del Pidio

15/05/2024

La scadenza ultima per i versamenti del ravvedimento speciale sono slittati al 31 maggio. Con l’avvicinarsi dell’adempimento, vediamo chi deve provvedere al pagamento.

Sanatoria in scadenza il 31 maggio, chi deve versare per il ravvedimento?

Il ravvedimento speciale, contenuto nella pace fiscale 2023, ha visto diverse proroghe al termine ultimo di versamento. L’ultima ha fatto slittare il termine al 31 maggio 2024, data ultima in cui effettuare i versamenti e provvedere alla rimozione delle irregolarità.

Prima prevista per il 2 aprile, la data ultima è stata spostata al 31 maggio. Chi deve provvedere al versamento e chi interessa questa nuova scadenza? Vediamo i particolari a poco più di due settimane dal termine in questione. A tal proposito è intervenuta la circolare 11/E del 15 maggio 2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti spiegazioni.

Ravvedimento speciale, le scadenze

Il ravvedimento speciale aveva già beneficiato di altre proroghe e la penultima prevedeva il versamento delle somme entro il 2 aprile.

La data è, poi, stata prorogata al 31 maggio 2024 ma il Decreto che ha previsto la proroga ha esteso anche la procedura alle dichiarazioni precedenti all’anno di imposta 2022.

L’Agenzia delle Entrate aveva fornito delle indicazioni molto rigide al riguardo affermando che era esclusa la possibilità di ravvedere anche il periodo di imposta 2021 e i precedenti. Il Decreto n 39 pubblicato in GU n 75/2024 fornisce chiarimenti importanti al riguardo poiché dispone che i contribuenti che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono aderire alla procedura entro il 31 maggio 2024 a patto di pagare le somme in un’unica soluzione e di rimuovere le irregolarità e le omissioni.

Per quel che riguarda gli anni precedenti al 2022 c’è la possibilità di versare le somme dovute anche a rate procedendo nel seguente modo:

  • entro il 31 maggio è necessario versare le prime cinque rate;
  • entro la fine dell’anno le tre rate successive, alle scadenze previste inizialmente, applicando gli interessi del 2% annuo con decorrenza dal 1° giugno 2024.

Le scadenze successive al 31 maggio cadono il:

  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre.

Anche in questo caso il ravvedimento si intende perfezionato con il versamento della prima rata a patto di aver corretto omissioni e irregolarità. Va ricordato, però, che se si salta una rata successiva alla prima vi è la decadenza del beneficio.

Rate successive alla prima

Fermo restando che per confermare l’adesione al ravvedimento speciale è necessario versare le prime cinque rate (delle otto previste) dalla articolo 1 comma 174 della Legge di Bilancio 2023, entro il 31 maggio e alla fine di ogni trimestre successivo è necessario versare anche le tre rate residue. A partire dal 1° giugno 2024, inoltre, è necessario applicare alle somme il 2% annuo a titolo di interesse.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del 31 maggio a patto di aver corretto omissioni e irregolarità. Ma cosa accade se, poi, non si versano le rate successive? Se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva il beneficio decade dalla rateizzazione e la conseguenza è l’iscrizione a ruolo degli importi che ancora si devono versare.

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