Isee: quali beni, redditi e proprietà non vanno dichiarati?

Patrizia Del Pidio

2 Febbraio 2024 - 13:59

Ci sono redditi, proprietà e beni che non devono essere inseriti nell’Isee e non lo aumentano. Vediamo quali non vanno dichiarati nella Dsu.

Isee: quali beni, redditi e proprietà non vanno dichiarati?

L’Isee, soprattutto in questo momento, è uno degli argomenti all’ordine del giorno che suscitano maggiori dubbi e perplessità. I contribuenti chiamati a rinnovarlo per poter continuare a fruire di bonus e agevolazioni, infatti, si domandano quali sono i beni che debbano essere inseriti nella Dsu di ogni componente del nucleo.

Il valore dell’Isee serve a capire quella che è la reale ricchezza del nucleo familiare e proprio per questo tiene conto di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari di ogni componente. Ci sono, però dei beni e delle proprietà che non devono essere inseriti nell’Isee e che, quindi, non ne alterano il valore. Va chiarito che non inserire questi redditi, beni e proprietà non significa nascondere tali possedimenti all’amministrazione tributaria, ma è contemplato dalla normativa stessa che non richiede, appunto, che siano valutati nell’Isee. Vediamo quali sono, al di là dei titoli di Stato e degli investimenti in altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato.

Non tutti i redditi e i patrimoni entrano nell’Isee

A differenza di quello che si può pensare non tutto quello che si possiede confluisce nell’Isee. Ci sono beni che, anche se costosi, l’Isee non considera così come non considera alcuni redditi accreditati al soggetto.

Tutti i trattamenti assistenziali erogati agli invalidi civili, ad esempio, non rientrano nel calcolo dell’Isee. La Legge 89 del 26 maggio 2016, infatti, chiarisce all’articolo 2 sexies che non vanno inclusi nell’Isee i trattamenti erogati delle Pubbliche Amministrazioni per una condizione di invalidità.

In questo caso va fatta una distinzione: l’assegno ordinario di invalidità, pur essendo un trattamento erogato agli invalidi, non è una prestazione assistenziale, ma previdenziale (è calcolato sui contributi versati) e proprio per questo è assoggettato all’Irpef e rientra nell’Isee. Trattamenti, invece, come indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile non rientrano nell’Isee.

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Proprietà immobiliare, quando non rientra nell’Isee?

Le proprietà immobiliari devono essere considerate nell’Isee. Ma non quelle di cui si possiede la nuda proprietà. Quando un immobile, quindi, è spogliato dal diritto di usufrutto non deve essere inserita nell’Isee perché il soggetto, pur restando proprietario del bene non ha più diritto di goderne visto che lo stesso è stato ceduto a una terza persona.

Compilando la Dsu, quindi, la nuda proprietà non va considerata con il patrimonio immobiliare (a inserirlo nell’Isee dovrà essere chi gode dell’usufrutto) perché nella Dsu vanno inseriti i diritti reali di godimento immobiliare.
Di contro, però, se si cede la sola nuda proprietà di un immobile, quello stesso va inserito nell’Isee.

Gioielli e opere d’arte, rientrano nell’Isee?

Quadri, statue e sculture di valore, anche se elevato, non devono essere dichiarati nell’Isee così come non devono essere inseriti gioielli e materiali preziosi (ivi compresi i lingotti d’oro acquistati per investimento). Questi beni, infatti, rimangono al di fuori del patrimonio mobiliare che l’Isee prende in considerazione. I beni mobiliari e patrimoniali che vanno inseriti, infatti, sono soltanto quelli elencati nell’articolo 5, comma 4 del Dpcm 159 del 2013.

Tv, pc e ciclomotori vanno inseriti nell’Isee?

Le apparecchiature che servono a ricevere il segnale tv on devono essere dichiarate nell’Isee e allo stesso modo ne sono esclusi anche eventuali personal computer e altre apparecchiature elettroniche perché non rientrano tra i beni elencati nell’articolo 5, comma 4 del Dpcm 159 del 2013.

Nella Dsu non devono essere indicati neanche i ciclomotori con cilindrata fino a 250 cc, quindi nell’Isee rientrano soltanto autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. I ciclomotori e gli scooter non devono, invece, essere dichiarati.

Fabbricati agricoli e impianto fotovoltaico vanno nell’Isee?

Le costruzioni che sono strumentali all’attività agricola, come ad esempio i ripostigli per attrezzi, scorte per la coltivazione o come capanni per custodire i macchinari, non sono da includere nell’Isee.

Gli impianti fotovoltaici, invece, sono da escludere dall’Isee solo se di potenza inferiore a 3 kw o nel caso che occupino uno spazio al suolo inferiore ai 150 mq. Solo se di potenza o di superficie superiore sono considerati come beni mobili e, quindi, vanno inseriti nell’Isee (per questi, tra l’altro, occorre anche una variazione catastale perché aumentano il valore del fabbricato).

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