Donazioni residenti all’estero, regole e tassazione

Ilena D’Errico

7 Aprile 2024 - 09:00

Ecco quali sono le regole da seguire (e quali tasse si pagano) per i residenti all’estero che ricevono una donazione dall’Italia oppure per i residenti italiani che ricevono regali dall’estero.

Donazioni residenti all’estero, regole e tassazione

La disciplina sulle donazioni in Italia ha regole molto precise, con l’obbligo di atto notarile per alcuni trasferimenti e una modalità di tassazione ben definita che dipende anche dal rapporto di parentela tra donante e donatario. Ma cosa cambia se uno dei due è residente all’estero? Molti si pongono questa domanda, non sapendo se si debba applicare la legge italiana, con i relativi adempimenti fiscali, oppure dell’altro paese.

Per esempio, ci sono genitori con i figli residenti all’estero che vogliono contribuire all’acquisto di una casa o di un’auto, ma anche residenti in Italia che stanno per ricevere regali da parenti residenti altrove e non sanno quale disciplina applicare. Vediamo quindi quali sono le regole per le donazioni per chi risiede all’estero e quali tasse si devono pagare.

Donante o donatario residente all’estero

La normativa sulle donazioni, compresa quella che riguarda i residenti all’estero, tiene conto di un’importante distinzione, ovvero la differenza tra donante e donatario. Il donante è colui che effettua la donazione e subisce un impoverimento, cioè chi ha regalato denaro o beni. Il donatario, dunque, è il soggetto che riceve la donazione e osserva un arricchimento.

Di conseguenza, il donante è colui che deve occuparsi di tutti gli adempimenti relativi alla validità della donazione, mentre il donatario è tenuto al pagamento dell’imposta di successione, secondo i parametri definiti dalla legge.

Donazioni verso residenti all’estero

Può capitare la necessità di una donazione da parte di un residente italiano nei confronti di persone che vivono all’estero, sia nell’Unione europea che al di fuori. Il caso più comune è quello già citato delle donazioni verso i figli residenti all’estero, ma si può trattare di qualsiasi altro soggetto.

La questione è disciplinata dall’articolo 2 del Testo unico imposte successioni e donazione (TUS), secondo cui se il donante risiede in Italia anche l’imposta è dovuta in Italia. Il principio di territorialità dell’imposta è ribadito anche dalla risposta n. 464/2019 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale è dovuta l’imposta per tutti i beni e diritti trasferiti da parte del residente in Italia, ma non solo.

Nel caso in cui il donante non risieda in Italia, è comunque dovuta l’imposta di donazione per i beni e diritti esistenti qui, compresi immobili sul territorio italiano e denaro in conti correnti in istituti italiani.

Donazioni dall’estero

Il principio di territorialità dell’imposta di successione previsto dal nostro ordinamento fa sì che per i trasferimenti dall’estero i residenti in Italia debbano pagare qui l’imposta limitatamente ai beni e ai diritti presenti sul nostro territorio. Per gli altri beni il donante dovrà invece informarsi sulle regole del paese di residenza. Si precisa che insieme ai principi sulla tassazione si applicano anche le altre regole della normativa italiana sulle donazioni, compreso l’obbligo di atto notarile per quelle che superano il modico valore, le franchigie e le aliquote.

Donazioni all’estero

Infine, la situazione è ancora diversa quando la donazione avviene di fatto all’estero, tra uno o entrambi i cittadini italiani. Di norma, valgono le regole già enunciate che dipendono dalla residenza del donante, ma quando i beni non si trovano sul territorio italiano potrebbe essere necessario seguire altri adempimenti.

L’atto di donazione può in questi casi essere perfezionato direttamente all’estero, seguendo la normativa del paese ospitante. Farsi assistere da un avvocato è d’obbligo per evitare errori, anche perché la questione è piuttosto complessa.

La giurisprudenza è divisa sull’applicabilità dell’imposta di donazione italiana agli atti perfezionati all’estero, anche se bisogna comunque tenere conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Si tratta di accordi con cui gli Stati decidono quali adempimenti che liberano i cittadini dagli obblighi quando entrambe le leggi sono coinvolte, per evitare appunto doppie regole.

Ovviamente, ciò non rileva per le donazioni di modico valore, per le quali non è necessario l’atto notarile.

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