Detrazioni bonus edilizi, non concorrono al calcolo del reddito imponibile

Patrizia Del Pidio

25/01/2024

Le detrazioni spettanti per i bonus sulle spese sostenute per interventi edilizi non rientrano nel calcolo della base imponibile sulla quale si determinano le imposte dirette. I chiarimenti.

Detrazioni bonus edilizi, non concorrono al calcolo del reddito imponibile

L’Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) con la norma di comportamento numero 224 chiarisce che le detrazioni per i bonus edilizi non rientrano nel calcolo della base imponibile su cui determinare le imposte dirette. Cosa significa questo? Queste detrazioni non produco effetti sul valore fiscale delle spese sostenute per averle e neanche sul valore del bene oggetto di interventi edilizi.

Il chiarimento fornito dall’Aidc è riferito alle imprese che hanno sostenuto oneri per l’efficientamento energetico o la ristrutturazione di immobili. La detrazione, infatti, ha effetto sull’imposta lorda dovuta e non sulla base imponibile su cui si calcola.

Nel documento viene sottolineato che

Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce - dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta.

Detrazioni e base imponibile

Le detrazioni mantengono la loro natura e, di fatto, la percentuale di spesa detraibile va sottratta dall’imposta lorda dovuta, ma non influisce sulla determinazione della base imponibile su cui l’imposta lorda è calcolata.

La detrazione assume forma di credito tributario sotto il profilo patrimoniale, per il profilo economico di contributo. Nella norma di comportamento vengono, poi, fornite indicazioni sulla classificazione dei beni oggetto di detrazione.

Se l’immobile oggetto di ristrutturazione rientra nei beni strumentali che l’impresa caratterizza come Immobilizzazioni materiali, la rappresentazione contabile del beneficio fiscale può avvenire:

  • con metodo diretto che prevede l’imputazione del beneficio a riduzione del costo dell’investimento, determinando di conseguenza la diretta riduzione delle future quote di ammortamento economico;
  • con metodo indiretto, che si concretizza mediante la tecnica del risconto passivo con l’imputazione al conto economico del contributo secondo la medesima scansione temporale dell’ammortamento delle spese capitalizzate.

Se la detrazione, invece, si riferisce a beni immobili merce l’ammontare del beneficio porta a una diminuzione del costo del bene stesso.

Nel caso di interventi sul bene strumentale, quindi, che utilizza nella contabilità il metodo diretto o nel caso del bene merce, il valore contabile dell’immobile è espresso direttamente al netto della detrazione e questo ha delle conseguenze:

  • nel caso del bene strumentale nei conti economici sono imputate le quote di ammortamento corrispondente diminuite (il valore di costo e di investimento è diminuito della detrazione);
  • nel caso di bene merce all’atto di cessione il prezzo di vendita si correla a un valore contabile inferiore del bene (perché espresso al netto della detrazione).

Proprio per la sua natura di diminuzione dell’imposta cui si riferisce, la detrazione fiscale è irrilevante ai fini della determinazione dell’imposta lorda, ma va sottolineato che la detrazione potrà essere fruita per ciascun anno di imposta solo qualora l’Ires lorda abbia capienza.
Per lo stesso principio di irrilevanza fiscale, anche ai fini Irap le detrazioni in questione non concorrono alla produzione del valore di contributi correlati a costi indeducibili.

Iscriviti a Money.it