Comporto malattia, cos’è, quanto dura e quando scatta il rischio di licenziamento

Simone Micocci

28 Ottobre 2022 - 14:11

Scaduto un certo termine, ossia alla scadenza del periodo di comporto, l’azienda può licenziare il dipendente assente per malattia o infortunio. Ecco cosa prevedono i singoli Ccnl a riguardo.

Comporto malattia, cos’è, quanto dura e quando scatta il rischio di licenziamento

Il comporto è quel periodo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto; al termine del periodo di comporto, quindi, il datore di lavoro è autorizzato a procedere con il licenziamento.

È l’articolo 2110 del Codice Civile a fissare un divieto di licenziamento per il dipendente assente dal lavoro per infortunio o malattia. Tuttavia, nel comma 2 precisa che il recesso del contratto è comunque consentito decorso il periodo stabilito dalla legge.

Ebbene, tale periodo si definisce come periodo di comporto e non va confuso con il termine in cui malattia e infortunio sono indennizzati. Solamente in alcuni casi, infatti, i termini di questi due periodi coincidono, mentre in altri il comporto ha una durata più ampia.

Cos’è il periodo di comporto

Già da queste prime battute è possibile comprendere che il comporto altro non è che un periodo di tempo in cui il lavoratore conserva il posto di lavoro.

Durante tale arco temporale, quindi, il lavoratore non può essere licenziato. Le uniche eccezioni, in tal senso, si hanno nel caso della giusta causa o in caso di giustificato motivo oggettivo, ossia il dipendete - per via della sua malattia che si è aggravata - risulti inidoneo alla mansione specifica.

È autorizzato il licenziamento anche nel caso d’interruzione totale dell’attività aziendale.

Durata

La durata è subordinata a diversi fattori. Innanzitutto, bisogna stabilire la categoria legale del lavoratore, ossia operaio o impiegato. La legge nazionale, infatti, fissa la durata del comporto per i soli impiegati, lasciando comunque la possibilità alla contrattazione collettiva di determinare delle regole di maggior favore per il dipendente. Per quanto riguarda gli operai, invece, la scadenza del comporto è sempre determinata dal contratto collettivo di categoria.

Periodo di comporto per gli impiegati

Per quanto riguarda gli impiegati, è l’articolo 6 del Regio decreto n. 1825/194 a fissare la durata del comporto, stabilendo chiaramente che tale periodo scade dopo:

  • 3 mesi di assenza, quando l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni;
  • 6 mesi, quando è superiore a 10 anni.

Questa regola si applica in mancanza di ulteriori disposizioni da parte del contratto collettivo; va detto, però, che ormai quasi tutti i Ccnl hanno fissato delle loro regole per quel che riguarda il periodo di comporto, stabilendo anche per gli impiegati un trattamento differente, e di maggior favore, rispetto a quello sopra indicato.

Periodo di comporto per gli operai

Come detto sopra, sono i Ccnl a indicare le regole per il periodo di comporto per gli operai e alcune volte, sempre più di frequente, anche per gli impiegati.

Nel dettaglio, con la contrattazione collettiva vengono definiti diversi aspetti del periodo di comporto, dalla durata all’arco temporale di riferimento: è il Ccnl, infatti, a definire se il comporto va calcolato tenendo conto dell’anno solare, ossia nei successivi 365 giorni dal primo evento di malattia, oppure dell’anno di calendario che va appunto dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

È sempre il Ccnl a specificare come si calcola il comporto, ossia se si considerano solamente le assenze continuative oppure se si sommano anche quelle frazionate.

Esempi di periodo di comporto

Per capire quanto dura il comporto, quindi, bisogna guardare ai singoli contratti collettivi. Eccone alcuni esempi:

  • Ccnl commercio: 180 giorni nell’anno solare;
  • Ccnl trasporti e logistica: per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni, per 365 giorni di calendario sopra i 5 anni;
  • Ccnl metalmeccanici: anche in questo caso dipende dall’anzianità di servizio, in quanto si va da 183 giorni di calendario entro i 3 anni compiuti, ai 274 giorni tra i 3 e i 6 anni, mentre con un’anzianità superiore è di 365 giorni;
  • Ccnl edilizia: per gli operai con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo è di 9 mesi consecutivi, pari a 270 giorni di calendario, mentre nel caso di più malattie o ricadute il periodo massimo è di 9 mesi complessivi nell’arco di 20 mesi dalla prima malattia. Per gli operai con anzianità superiore a tre anni e mezzo, invece, il comporto è di 365 giorni consecutivi, oppure di 12 mesi in caso di più malattie nell’arco dei successivi 24 mesi.
  • Ccnl alimentari: 6 mesi per chi ha un’anzianità di servizio inferiore a 5 anni, 12 mesi per gli altri;
  • Ccnl alberghi (Confcommercio): 180 giorni, che in determinate condizioni possono essere prolungati di ulteriori 120 giorni;
  • Ccnl chimici farmaceutici: 8 mesi per chi ha un’anzianità di servizio di 3 anni, 10 mesi tra i 3 e i 6 anni e 12 mesi per i successivi;
  • Ccnl multiservizi: 12 mesi (nell’arco dei 36 mesi consecutivi);
  • Ccnl palestre e impianti sportivi: 180 giorni nell’anno solare;
  • Ccnl telecomunicazioni: 365 giorni di calendario in 3 anni, prolungabili di ulteriori 120 giorni in presenza di determinate condizioni;
  • Ccnl terziario, distribuzione e servizi: 180 giorni nell’anno solare.

Come si calcola

Come detto sopra, è il contratto collettivo a specificare in che modo va calcolato il comporto. Le possibilità sono due:

  • o considerare solamente il periodo di malattia senza interruzioni;
  • oppure prendere in esame tutte le assenze, anche quelle non continuative, effettuate entro un certo periodo.

Va detto che, guardando alla generalità dei contratti collettivi, è il secondo sistema, ossia quello del comporto per sommatoria o frazionato, ad essere il più utilizzato.

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