Bonifico dai genitori ai figli, quando ci si pagano le tasse?

Patrizia Del Pidio

26 Febbraio 2024 - 16:45

Quando un genitore effettua un bonifico ai figli, questi ultimi sono tenuti a pagare le tasse sulle somme e a inserirle nella dichiarazione dei redditi? La risposta non sempre è scontata.

Bonifico dai genitori ai figli, quando ci si pagano le tasse?

Bonifico da genitori a figli, sembra un’operazione bancaria banale, che non comporta nessun limite e che si può effettuare come una donazione. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Il genitore può regalare ai figli quanto soldi vuole con un bonifico? Nella maggior parte dei casi la risposta a questa domanda è sempre positiva a patto di seguire il giusto iter e inserire la giusta causale. In alcuni casi, invece, i figli sono tenuti a dichiarare i soldi che ricevono tramite bonifico dai genitori e, quindi, a pagarci le tasse.

Vediamo si spiegare per comprendere quando è necessario che per la donazione sia presente un notaio e quando, invece non serve, prima di affrontare la casistica in cui i figli sono tenuti a dichiarare quanto ricevuto dai genitori tramite bonifico.

Se la donazione che papà o mamma fanno ai figli è di modico valore, la stessa deve avere una precisa causale e non è necessario che a regolarla sia presente un notaio. Una donazione di modico valore è quella che non impoverisce il donante (ha quindi un impatto non importante sulle sue finanze) e non arricchisce troppo chi la riceve (per lo stesso motivo).

Se si tratta, invece, di una donazione importante che non possa essere considerata di modico valore è necessaria quasi sempre la presenza di un notaio. A meno che non si tratti di una donazione indiretta come quella finalizzata a uno scopo ben preciso. Come ad esempio la donazione per l’acquisto di un immobile o di un veicolo, o quella per saldare un debito.

Il bonifico del genitore, poi, potrebbe essere anche un prestito. O la restituzione di un prestito. Ma va sempre specificato nella causale del versamento. Se si tratta di una donazione, di un prestito o di una restituzione di un prestito il bonifico è irrilevante ai fini fiscali e la somma ricevuta non va considerata come reddito. E di fatto non ci andranno pagate le tasse

In tutti i casi descritti il figlio non è tenuto a dichiarare le cifre ottenuto che, quindi, non concorreranno alla formazione di reddito imponibile e non sono tassate.

Ma c’è un caso specifico su cui fa luce la sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte, la numero 773 del 6 ottobre 2021 che è il caso di approfondire perché fa chiarezza sulla vicenda di un padre che ha fatto un bonifico bancario alla figlia, ma quest’ultima non ha fornito la prova che tale movimento fosse “fiscalmente irrilevante”.

La sentenza della CTR piemontese ha respinto sia l’appello principale della contribuente che quello incidentale dell’Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente. Vediamo i dettagli.

Bonifico dai genitori è reddito e va dichiarato: la sentenza della CTR Piemonte

Due gli elementi a sostegno della sentenza 773 della CTR Piemonte: innanzitutto, nella causale del bonifico non compariva la causale donazione, ma veniva indicata la causale “restituzione”. In secondo luogo, la ricostruzione dei fatti prospettata non era chiara a livello fiscale: scendiamo nel dettaglio.

Come sostiene la Commissione Tributaria, nell’ambito dei trasferimenti di denaro tramite bonifici, le somme accreditate dal padre sul conto corrente della figlia si presumono redditi non denunciati, a meno che la contribuente non fornisca la prova che tali movimenti bancari siano fiscalmente irrilevanti.

La contribuente infatti sostiene che il bonifico ricevuto al padre sarebbe denaro derivato dalla riduzione di capitale della società a seguito e per effetto della sua trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata. Il denaro era stato trasferito al padre e in seguito c’era stata una restituzione parziale tra il 2002 e il 2006, completata con un bonifico di 152.000 euro (oggetto della causa). Ma come chiarisce la sentenza, tale spiegazione non si fonda su alcun elemento di prova:

“Non è dimostrato infatti che la somma fosse stata trasmessa dalla G. L. al padre perché la investisse né che i successivi bonifici dal padre alla figlia, ivi compreso quello oggetto di causa avessero come causale la sua restituzione. Giova ricordare che è onere del contribuente fornire la prova del negozio sottostante le somme accreditate, prova che nel caso di specie non sussiste.”

Bonifico bancario dai genitori: onere della prova da parte dei figli

La CTR Piemonte chiarisce che è essenziale che venga fornito dal contribuente (quindi in questo caso dalla figlia) un adeguato supporto probatorio del negozio sottostante i passaggi di denaro in questione.

Nel rigettare l’appello della contribuente, la CTR Piemonte premette che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi oppure operazioni imponibili, sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato.

Il contribuente deve quindi provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle dichiarazioni non siano fiscalmente rilevanti. Infine, la CTR specifica che non potrebbe trattarsi di una donazione sia perché proprio l’appellante aveva fornito una diversa spiegazione, sia perché la causale del bonifico indicava la dicitura «restituzione», e quindi è incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.

Di conseguenza, la contribuente dovrà pagare le tasse su quanto ricevuto tramite bonifico dal padre.

Lasciamo in allegato la sentenza in commento per maggiori dettagli.

SENTENZA DEL 06/10/2021 N. 773/3 - COMM. TRIB. REG. PER IL PIEMONTE
Trasferimento di denaro da padre a figlia e onere della prova

In conclusione, quando si pagano le tasse sui bonifici dei genitori?

Se un genitore effettua un bonifico al figlio attingendo dai propri risparmi e specificando che si tratta di una donazione, la prole non è tenuta a dichiarare questi redditi. Si parte dl presupposto, infatti, che per mettere via queste somme i genitori le abbiano risparmiate dai propri redditi (su cui le imposte erano state precedentemente versate). Anche nel caso di prestiti da genitori ai figli le somme non costituiscono reddito e non sono, quindi, soggette a tassazione poiché un prestito va restituito.

Se nella causale del bonifico il genitore, però, scrive «restituzione» e le somme in questione non risultano da nessuna dichiarazione del figlio o della figlia, si va a presumere che si tratti di introiti che si vogliono nascondere al Fisco, girati al genitore e che vengono poi restituiti. Per essere restituiti si tratta di redditi che inizialmente erano del figlio e, quindi, quest’ultimo deve dimostrare che non sono fiscalmente rilevanti.

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