Abbandono del posto di lavoro, si rischia il licenziamento?

Claudio Garau

2 Novembre 2023 - 13:39

Il licenziamento è la sanzione disciplinare più grave per un dipendente, e può essere inflitta anche in caso di abbandono del posto di lavoro. Facciamo chiarezza.

Abbandono del posto di lavoro, si rischia il licenziamento?

Come’è noto, ogni rapporto di lavoro si fonda anzitutto su un legame di fiducia tra il lavoratore e l’azienda. Gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà connotano il rapporto stesso e consentono di mantenerlo saldo nel tempo, con beneficio per ambo le parti. Il lavoratore è infatti gravato da prescrizioni che derivano direttamente dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto individuale di lavoro.

Ecco perché ogni dipendente farà bene ad evitare situazioni che possano esporlo a provvedimenti disciplinari, ovvero sanzioni che scaturiscono al termine di un procedimento ad hoc, e che si fondano sull’accertamento di una o più violazioni delle regole aziendali.

Ebbene, una delle più diffuse cause di sanzioni disciplinari verso un dipendente è il cd. abbandono del posto di lavoro. Ma attenzione: non sempre il comportamento del lavoratore, in questo caso, porta a conseguenze gravi. Nel corso di questo articolo vedremo infatti a quali condizioni l’azienda può sanzionare il lavoratore. I dettagli.

Abbandono del posto di lavoro o allontanamento? La differenza

Prima di capire quali sono i concreti rischi e se davvero si può perdere il posto di lavoro, vediamo insieme qual è il contesto di riferimento:

  • il caso dell’abbandono del posto di lavoro ricorre laddove il dipendente - durante l’orario di lavoro - si assenti ed esca dall’azienda - rendendosi irreperibile - non fornendo motivazione alcuna e senza autorizzazione. L’assenza si protrae per un lasso di tempo considerevole e, a seconda delle mansioni assegnate e delle disposizioni del contratto collettivo e del codice disciplinare, può condurre anche al licenziamento per giusta causa. Ed attenzione perché si ha abbandono, anche quando il comportamento del lavoratore incide sulle esigenze del servizio in quanto, ad esempio, crea un disagio organizzativo, espone l’azienda a rischi di sicurezza e così via.
  • il caso dell’allontanamento, invece, si riferisce ad una mancanza dal posto di lavoro di scarsa durata e, dunque, di per se stessa inidonea a ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. In queste circostanze i rischi sono circoscritti ad una possibile sanzione conservativa (rimprovero, multa, sospensione). Anche in questo caso, comunque, non vi è stata una previa autorizzazione aziendale ma, a differenza dell’abbandono, il lavoratore non si rende irreperibile e resta nelle vicinanza dell’ufficio.

Le norme di riferimento per stabilire le conseguenze disciplinari in questi casi sono incluse nei contratti collettivi, ma è anche il cd. codice disciplinare aziendale a contenere regole di dettaglio. Detto codice va affisso in azienda e portato alla conoscenza di tutto il personale.

Valutare la gravità del comportamento del lavoratore

Ogni abbandono del posto di lavoro rappresenta un inadempimento del contratto firmato per l’assunzione e, di conseguenza, espone il lavoratore alle conseguenze di un illecito disciplinare. Tuttavia, come accennavamo, detta violazione delle regole non basta a giustificare sempre il licenziamento o altre sanzioni.

Il datore di lavoro dovrà infatti valutare la gravità del comportamento e, in base a questa, decidere la sanzione da applicare, che potrà andare dal semplice rimprovero fino al licenziamento. Tra i fattori da considerare per misurare la gravità del gesto, c’è ovviamente la durata dell’assenza.

Pertanto, in generale, il mero allontanamento dal posto di lavoro per un breve periodo, non determina una violazione grave del legame di fiducia, che sorregge lo stesso rapporto di lavoro. Ecco perché in casi come questi, se vi è sanzione disciplinare, si tratta pur sempre di una punizione moderata che non arriva al licenziamento. Ad es. al lavoratore potrebbe essere inflitta una multa per essersi allontanato dall’ufficio, raddoppiando il tempo della pausa caffè.

Inoltre occorrerà anche tener presente la presenza di una eventuale giustificazione all’abbandono o allontanamento, che impedirebbe la sanzione.

In ogni caso, le procedure disciplinari aziendali vanno intraprese in modo equo e in linea con le leggi sul lavoro e le politiche aziendali, assicurando al dipendente il diritto alla difesa nell’ambito di un iter disciplinare ad hoc. Analogamente, le sanzioni - se inflitte - debbono essere proporzionate e misurate alla gravità della violazione.

Abbandono non giustificato: quando si rischia il licenziamento in tronco

Vediamo cosa rischia il dipendente che abbandona il posto di lavoro senza dare un perché valido. Ebbene, allontanarsi dal posto di lavoro per un consistente periodo di tempo - ad es. più ore o una giornata intera - e senza nessuna motivazione, è un comportamento che può costar caro.

In dette circostanze, la sanzione disciplinare è solitamente fissata dal Ccnl di riferimento in azienda, e può consistere anche nel licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. Ma può succedere che in un determinato settore non vi sia un contratto che dispone sanzioni per il caso specifico: ebbene, in dette circostanze, l’entità della sanzione disciplinare sarà a discrezione del datore di lavoro.

In linea generale quando c’è il concreto rischio di licenziamento per giusta causa o in tronco? Ecco di seguito i fattori da tenere in considerazione:

  • l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro conduce - o può condurre - a pesanti conseguenze per l’incolumità delle persone o la sicurezza degli impianti.
  • la ripetizione nel tempo dell’abbandono dal posto di lavoro o anche del semplice allontanamento immotivato (ad es. per svolgere commissioni o fare la spesa), ovvero gesti che rischiano di compromettere l’organizzazione e/o produzione aziendale.

Si tratta di situazioni in grado di minare in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, legittimando quest’ultimo ad infliggere la sanzione del licenziamento per giusta causa e, dunque, senza periodo di preavviso né indennità. Non a caso il licenziamento avrà effetto dal giorno posteriore a quello del ricevimento della lettera dell’azienda.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Oltre ai casi appena visti, ci sono quelle situazioni nelle quali l’immotivato abbandono del posto di lavoro è grave, ma non mette in pericolo la salute delle persone o la sicurezza degli impianti. Non si può parlare di licenziamento in tronco, pur restando grave il comportamento del lavoratore che - arbitrariamente - lascia il posto di lavoro per un tempo considerevole.

Pensiamo ad esempio a chi è assunto con le mansioni di custode o guardia giurata: ebbene, in questi casi, l’abbandono o allontanamento può comunque portare al recesso datoriale, ma nei confini del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. E per il recesso - ha chiarito la Cassazione - non occorre l’effettivo danno, basta il mero pericolo.

Si tratta in pratica di una violazione che lede il rapporto di fiducia, ma che pur sempre comporta per l’azienda l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso di cui al contratto, e di versare un’indennità di fine rapporto calcolata sulla base dell’anzianità.

Quando l’abbandono non è sanzionabile?

Il lavoratore non rischia sanzioni disciplinari quando l’abbandono del posto di lavoro è giustificato o motivato. Di quali casi concreti si tratta? Vediamoli in sintesi:

  • un malore che coglie il lavoratore intento nella propria attività, giustifica l’immediato abbandono del posto di lavoro. Basti pensare al caso dell’infarto, ad esempio. Ma attenzione, perché sarà comunque conveniente avvertire il collega o i colleghi presenti e, di seguito, occorrerà comunque dare un certificato medico che comprovi il problema di salute.
  • l’infortunio sul lavoro, analogamente, giustifica la condotta del lavoratore. Tuttavia, anche in questo caso, il dipendente è obbligato a spiegare l’abbandono del luogo di lavoro tramite un certificato medico o del pronto soccorso.
  • le aggressioni verbali o molestie legittimano l’abbandono del posto di lavoro;
  • rischi per salute e sicurezza del dipendente. Ad esempio una fuga di gas o un incendio sono eventi che certamente legittimano l’abbandono del posto di lavoro, mettendo a rischio l’incolumità del personale.
  • l’esposizione ad agenti chimici o batteriologici potenzialmente pericolosi per la salute. Basti pensare ad es. ad un qualche guasto o malfunzionamento in un laboratorio chimico, che renda insalubre il posto di lavoro.

In conclusione rimarchiamo che i Ccnl includono, in molti casi, un elenco di comportamenti scorretti del lavoratore subordinato con, per ognuno, l’indicazione della relativa sanzione disciplinare applicabile. L’azienda dovrà anzitutto leggere il Ccnl per capire con quale sanzione punire l’abbandono del posto di lavoro.

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