Stato di disoccupazione: come acquisirlo, quando si perde, diritti e agevolazioni

Simone Micocci

08/03/2022

Come si ottiene lo stato di disoccupazione? Qual è la procedura corretta per avere diritto alle agevolazioni riconosciute a chi è disoccupato? Ecco una guida completa.

Stato di disoccupazione: come acquisirlo, quando si perde, diritti e agevolazioni

Da definizione, il disoccupato è colui che non svolge alcuna attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo che subordinato.

La differenza rispetto all’inoccupato è che quest’ultimo è ancora in attesa della prima occupazione, mentre il disoccupato ha delle esperienze lavorative alle spalle. Altra figura da cui va distinto il disoccupato è l’inattivo, termine che invece comprende quelle persone che oltre a non avere un lavoro non lo stanno nemmeno cercando.

È importante sottolineare, però, che secondo l’attuale normativa non è sufficiente non svolgere alcuna attività lavorativa per acquisire lo stato di disoccupato e avere diritto a una serie di agevolazioni.

Per ottenere lo stato di disoccupato, infatti, bisogna soddisfare una serie di requisiti - recentemente modificati dal decreto legge 4/2019 - e seguire una determinata procedura. Punto di riferimento è il centro per l’impiego, così come l’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro), ai quali bisogna rivolgersi per farsi riconoscere lo stato di disoccupato.

A tal proposito, in questa guida faremo chiarezza su come ottenere lo stato di disoccupazione, su quali sono i requisiti e quali le procedure da seguire per non commettere errori. E in questo spazio trovate anche un elenco di quelli che sono i diritti e le agevolazioni per chi è disoccupato, compresi i bonus che si possono richiedere per godere di un sostegno economico.

Stato di disoccupazione: requisiti e come si ottiene

Così come illustrato dall’ANPAL nella circolare n° 1/2019, lo stato di disoccupazione si ottiene rilasciando la DID, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, e rispettando uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • essere titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

È il secondo punto la novità introdotta dal decreto n° 4/2019, convertito nella legge n° 26 del 28 marzo 2019, con il quale è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione.

In sostanza, non perdono lo stato di disoccupazione coloro che pur lavorando percepiscono somme non superiori ai seguenti limiti:

  • 8.145 euro annui nel caso di redditi da lavoro dipendente;
  • 4.800 euro annui nel caso di redditi da lavoro autonomo.

Le persone che hanno i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato.

Come si calcola il limite di reddito entro cui si mantiene lo stato di disoccupazione

È bene soffermarci su come si calcola il suddetto limite. Le soglie di reddito, infatti, non devono essere effettive, ma prospettiche. Come spiegato da Anpal, infatti:

La valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento.

Il calcolo è quindi effettuato in base ai dati relativi alla retribuzione lorda comunicati dal datore di lavoro, al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Per intenderci, chi inizia un rapporto di lavoro subordinato con durata bimestrale, perde comunque lo stato di disoccupato nel caso in cui da tale attività ne derivi uno stipendio, ad esempio, di 1.000,00€ lordi. Per verificare se si mantiene o meno lo stato di disoccupato, infatti, lo stipendio percepito viene calcolato in prospettiva, dunque per l’intero anno. Ad esempio, se la suddetta attività ha inizio a marzo, si considera comunque lo stipendio calcolato per 10 mesi, arrivando dunque a un risultato di 10.000,00€ e al superamento della soglia suddetta.

In questo caso, dunque, l’inizio dell’attività lavorativa comporta la perdita dello stato di disoccupazione, nonostante il reddito effettivamente percepito sarà di appena 2.000,00€.

Stato di disoccupazione e attività di lavoro autonomo

La conservazione dello stato di disoccupazione si applica anche nel caso di percezione di reddito da lavoro autonomo non superiore al limite esente da imposizione fiscale, pari a 4.800 euro annui.

Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di 8.145 euro annui.

Per il calcolo del limite di reddito annuo da lavoro autonomo bisognerà considerare il principio di cassa, sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute. Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.

Il lavoratore che dovesse superare il limite di 4.800 euro annui sarà tenuto a comunicare direttamente la perdita dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione.

Stato di disoccupazione e tirocinio extracurriculare

Un aspetto interessante è il rapporto tra lo stato di disoccupazione e lo svolgimento di tirocini. L’Anpal sottolinea che in tal caso non si tratta di rapporti di lavoro e, seppur sia prevista un’indennità di partecipazione, è possibile rilasciare la DID online. Di conseguenza, una persona in stato di disoccupazione che comincia un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.

Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

La stessa regola vale per coloro che svolgono prestazioni occasionali (articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017), i quali sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa.

Per approfondire si rimanda alla circolare ANPAL di seguito allegata:

ANPAL - circolare n. 1 del 23 luglio 2019
Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019).

Come richiedere lo stato di disoccupazione e rilasciare la DID

Come anticipato, essenziale - al fine di ottenere lo stato di disoccupazione - rilasciare la dichiarazione d’immediata disponibilità. Il riconoscimento dello stato di disoccupazione è dunque subordinato all’invio e all’accettazione della DID, la quale può essere sottoscritta:

  • Online sul sito Anpal;
  • Presso il centro per l’impiego;
  • Tramite intermediari abilitati;
  • La DID risulta resa a chi già beneficia di una prestazione di sostegno al reddito presentata all’Inps, come pure - in base alle novità introdotte dall’ultima Legge di bilancio - in caso di richiesta del Reddito di cittadinanza.

Attenzione però: è sempre necessario convalidare la DID presentandosi in un successivo momento presso il centro per l’impiego.

Visto quanto detto sopra, possono sottoscrivere la DID i seguenti soggetti:

  • Occupati in esperienze di tirocinio, attività socialmente utili, borse di lavoro o lavoro occasionale accessorio;
  • Tutti i cittadini privi di occupazione;
  • Lavoratori il cui reddito, dipendente o autonomo, sia inferiore alla soglia minima prevista dalla legge.

L’età minima per il rilascio della DID è 16 anni (a patto che sia stato assolto l’obbligo scolastico), mentre la soglia massima è di 65 anni.

I documenti necessari al momento di compilazione della domanda per lo stato di disoccupazione sono:

  • Documento di riconoscimento;
  • Codice fiscale;
  • Elenco titoli posseduti in carta semplice o con modulo di autocertificazione;
  • i cittadini extracomunitari devono presentare anche la copia del permesso di soggiorno CE o cedolino di rinnovo dello stesso.

La DID oltre a servire come attestato dello stato di disoccupazione, è necessaria a garantire agevolazioni e prestazioni a sostegno del reddito, ed è indispensabile per fruire dei servizi indirizzati al reinserimento nel mondo del lavoro.

Lo stato di disoccupazione prende avvio dal giorno di rilascio della DID e dura fino al giorno in cui lo stesso stato decade, o viene sospeso, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Sospensione dello stato di disoccupazione

L’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che:

“Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.

Tuttavia, chiarisce l’Anpal, richiamando alle novità in materia di conservazione di cui sopra, tale regola si applica esclusivamente qualora vengano superati i limiti di reddito individuati dall’attuale normativa.

In tal caso, qualora il lavoratore in disoccupazione iniziasse un’attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato) la sospensione si applicherebbe per un massimo di 180 giorni.

La sospensione consente, qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la possibilità di ritornare in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.

Se invece passano i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.

Stato di disoccupazione, sospensione e conservazione: esempi pratici

Riportiamo di seguito alcuni utili esempi forniti dall’ANPAL sugli istituti della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione.

  1. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
  2. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019 Tizio perde lo stato di disoccupazione.
  3. Tizio viene assunto il 1.9.2019 con una retribuzione mensile pari a € 800 e il contratto ha una durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 €, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al 28.02.2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio al 1.3.2020 perde lo stato di disoccupazione;
  4. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione.

Quando si perde lo stato di disoccupazione?

Lo stato di disoccupazione si perde, secondo i termini di legge, quando:

  • Non vengono rispettati gli accordi previsti dal DID. Ovvero quando la persona non si presenta o non risponde alla convocazione del Centro per l’impiego senza valida motivazione come assenza per malattia, gravidanza, infortunio. In questo caso una nuova richiesta potrà essere presentata decorsi due mesi;
  • Se si viene assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata superiore ai 6 mesi e un reddito superiore alla soglia;
  • Se si inizia un’attività di lavoro autonomo sopra la soglia di reddito.

Il rifiuto di un impiego non ha effetti nel caso in cui lo stato di disoccupazione provenga da un genitore nel primo anno di vita del bambino.

A cosa serve lo stato di disoccupazione: agevolazioni e diritti

Essere riconosciuti come disoccupati è molto importante, in quanto il nostro ordinamento prevede una serie di tutele e agevolazioni per coloro che fanno parte di questa categoria.

Esistono dei bonus assunzioni riconosciuti ai disoccupati di lungo periodo. Ad esempio, nel 2022 è in vigore un bonus assunzioni donne - con uno sgravio contributivo del 100% - rivolto a coloro che sono disoccupate da almeno 24 mesi oppure da 12 mesi ma hanno compiuto i 50 anni di età.

Anche per gli uomini, Over 50, esiste un bonus assunzioni in caso di disoccupati di lungo periodo, da almeno 24 mesi. E ancora, chi è disoccupato può avere diritto a delle forme di pensionamento anticipato, quali possono essere l’Ape Sociale e Quota 41 precoci.

Chi è disoccupato, e ha un reddito annuo lordo nell’anno precedente inferiore a 8.263,31€ - incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico - ha inoltre diritto all’esenzione del ticket sanitario.

Tra i bonus riconosciuti per i disoccupati vi è poi la Naspi (indennità di disoccupazione), oppure la Dis-Coll nel caso di coloro che hanno cessato una collaborazione. Chi è disoccupato, inoltre, dovrebbe avere maggiori possibilità di soddisfare i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza.

Chi è disoccupato può anche avere accesso alle politiche attive, con la possibilità d’intraprendere un percorso - affiancato da un centro per l’impiego o da qualsiasi altro intermediario - che possa portare il prima possibile a una nuova ricollocazione nel mondo del lavoro. Percorsi in cui vi è anche la possibilità di prendere parte a dei corsi gratuiti.

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