Società di gestione del risparmio (SGR): le attività finanziarie

Maurizio Contini

31/05/2019

Cosa possono fare le società di gestione del risparmio? Quali sono i principali compiti da loro svolti? Vediamo inseme cosa possono e non possono fare.

Società di gestione del risparmio (SGR): le attività finanziarie

Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) sono l’unico soggetto giuridico di diritto italiano, previsto dall’ordinamento della Repubblica Italiana, autorizzato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Ciò vuol dire che le SGR possono per legge promuovere, istituire, organizzare e gestire fondi comuni di investimento. Questo particolare tipo di fondi permette infatti ai clienti di gestire i costi e soprattutto di ammortizzarli.

La creazione di questi fondi comuni di investimento deve però essere garantita e sorvegliata e l’ente che si occupa di ciò è la Società di Gestione del Risparmio.
Vediamo di seguito le caratteristiche specifiche di questa società, cosa possono e non possono fare.

Società di Gestione del Risparmio: tipologie

In base al servizio prestato la SGR si definisce in modo differente. Difatti è il servizio che questa società presta ad essere la caratteristica fondamentale della sua denominazione.
Abbiamo due differenti tipologie di SGR:

  • società promotrice: in caso di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • società gestore: in caso di gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

Queste sono le uniche due società di gestione del risparmio esistenti. Queste due categorie hanno delle caratteristiche specifiche, ma ruoli nel fondo comune di investimento piuttosto simili.

Vediamo adesso cosa possono e soprattutto cosa non possono fare le SGR.

Società di Gestione del Risparmio: cosa possono fare

Analizziamo adesso nel dettaglio cosa queste società possono fare e quali invece sono le limitazioni alle loro possibilità di manovra. Sarà infatti utile capire in che modo possono operare.

Oltre alla loro attività principale – la gestione dei fondi d’investimento – le SGR possono anche:

  • prestare il servizio di gestione di portafogli e i relativi servizi accessori;
  • istituire e gestire fondi pensione;
  • svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB. Sono considerate attività connesse quelle che consentono di promuovere e sviluppare l’attività principale mentre si intendono con attività strumentali quelle che hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta (come, ad esempio, lo studio, la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria; l’elaborazione e la comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie e la predisposizione e la gestione dei servizi informatici);
  • prestare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
  • prestare servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • commercializzare quote e azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia;

Nell’ambito dei servizio svolto, la SGR può anche:

  • affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo, dal gestore;
  • delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli altri servizi descritti, con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l’operato dei soggetti delegati.

Società di Gestione del Risparmio: quali sono i doveri?

Le SGR hanno anche dei doveri che non possono tralasciare. Difatti queste società devono operare secondo dei criteri ben precisi, che non possono essere in alcun modo messi da parte.

Le SGR devono infatti:

  • operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi e dell’integrità del mercato;
  • organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
  • adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

La Società di gestione del risparmio provvede, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l’esercizio dei diritti di voto spetta al gestore, salvo patto contrario.

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