Imprese di investimento: i soggetti abilitati allo svolgimento di attività finanziarie

Simone Casavecchia

28/08/2014

Quali sono i soggetti che possono svolgere attività di investimento finanziario e qual è il procedimento per ottenere l’autorizzazione ad operare.

Imprese di investimento: i soggetti abilitati allo svolgimento di attività finanziarie

L’art.18 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) individua il campo in cui possono operare i differenti soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e stabilisce che l’esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico è riservato a:

  • le banche;
  • le imprese di investimento, ovvero le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e le imprese di investimento comunitarie e extracomunitarie. Oltre ai servizi di investimento le SIM possono prestare al pubblico anche i servizi accessori e altre attività finanziarie, come anche le attività connesse e strumentali, con la sola esclusione delle attività soggette a una specifica riserva di legge.
  • Le società di gestione del risparmio (SGR) possono prestare al pubblico, a livello professionale, i servizi di gestione del portafogli e di consulenza in materia di investimenti. Gli stessi servizi possono essere prestati anche dalle società di gestione armonizzate, se autorizzate nello Stato d’origine;
  • Gli intermediari finanziari, regolarmente iscritti nell’apposito Albo (previsto dall’art. 107 del Testo Unico sulle Banche), se autorizzati, possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, secondo i casi e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, i servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati. Gli intermediari finanziari possono anche i servizi di assunzione e/o di collocamento con sottoscrizione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
  • Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

L’art. 18 del Testo Unico sulla Finanza (TUF), pur ponendo delle riserve, non esclude di fatto che i servizi e le attività di investimento possano essere prestati o svolti anche da:

  • gli agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale che possono svolgere l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, il collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, la gestione di portafogli, la ricezione e la trasmissione di ordini e la consulenza in materia di investimenti;
  • i consulenti finanziari che possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • le società fiduciarie che, se iscritte nell’apposita sezione speciale dell’Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare, possono prestare servizio di gestione di portafogli anche mediante intestazione fiduciaria sebbene non possano essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria;
  • la società Poste Italiane;

Il TUF assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze la possibilità di regolamentare (sentite la Banca d’Italia e la CONSOB) nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, possono esercitare i nuovi servizi e attività.

Per ulteriori informazioni sull’attività degli intermediari finanziare è possibile anche consultare gli articoli dedicati alla registrazione delle operazioni di intermediazione finanziaria e quelli dedicati ai requisiti dei contratti d’investimento.

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